Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 9 agosto 2017


Modifiche al decreto 24 settembre 2014, recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale
(G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017)

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014

1. All'art. 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 menzionato nelle premesse sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l'alinea è così sostituito: «1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le start-up innovative, costituite da non più di 60 mesi così come previsto dall'art. 25, comma 2, lettera b), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3 deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese già costituite alla predetta data. Nel caso dei soggetti richiedenti di cui al comma 2, la società deve essere costituita entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata ai soggetti richiedenti dal Soggetto gestore; entro il medesimo termine l'impresa deve, altresì, inoltrare domanda di iscrizione al Registro delle imprese, sia nella sezione ordinaria, sia nella sezione speciale di cui all'art. 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni. L'effettiva iscrizione nella predetta sezione speciale del Registro delle imprese deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione».
2. All'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'alinea, dopo le parole: «programmi di investimento» sono inserite le seguenti: «, funzionali alla realizzazione del progetto,»;
b) alla lettera a), le parole: «funzionali alla realizzazione del progetto» sono soppresse;
c) alla lettera b), le parole: «funzionali al progetto» sono soppresse;
d) alla lettera c), dopo la parola: «brevetti» è inserita la seguente: «, marchi»;
e) alla lettera e), le parole: «funzionali al progetto di investimento, nonchè relativi interventi correttivi e adeguativi.» sono sostituite dalle seguenti: «, nonchè relativi interventi correttivi e adeguativi;»;
f) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) investimenti in marketing e web marketing.».
3. All'art. 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le spese riferite alla realizzazione del programma di investimenti, l'erogazione del finanziamento agevolato di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non più di cinque stati di avanzamento lavori. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture d'acquisto e nelle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. L'erogazione della quota di agevolazione può avvenire, altresì, sulla base di titoli di spesa non quietanzati, il cui pagamento deve essere dimostrato in ogni caso entro 45 giorni decorrenti dalla data di accreditamento delle relative agevolazioni. La richiesta di erogazione del saldo, ovvero la richiesta di erogazione delle agevolazioni in unica soluzione, deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture d'acquisto e nelle relative attestazioni di avvenuto pagamento. È fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere al Soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 25% (venticinque percento) dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, a titolo di anticipazione, con le modalità e le condizioni indicate nella circolare di cui all'art. 5, comma 8, e nel contratto di finanziamento»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «per un importo almeno pari al 20% (venti percento) dell'importo dei predetti costi complessivamente ammesso» sono sostituite dalle seguenti: «per costi relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre a partire dalla data di stipula del contratto di finanziamento».
4. All'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) l'impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la dimostrazione del pagamento delle fatture oggetto degli stati di avanzamento lavori per i quali è stato erogato il finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del presente decreto;».

Art. 2

Disposizioni di coordinamento

1. Fatti salvi i provvedimenti già adottati, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, si applicano anche alle domande di agevolazione già presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non è stato completato l'iter istruttorio di cui all'art. 8 del medesimo decreto 24 settembre 2014.
2. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, si applicano ai programmi di investimento per i quali, alla data di pubblicazione della circolare recante modifiche alla circolare di cui all'art. 5, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, non sono state erogate, a nessun titolo, le agevolazioni concesse.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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