Diritto di regresso del venditore finale (vendita di beni di consumo)




Ai sensi dell'art. 131 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo) ogniqualvolta il venditore finale sia considerato responsabile nei confronti del consumatore relazione ad un difetto di conformità imputabile ad un'azione o un'omissione del produttore ovvero "di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario", vanta un diritto di regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. E' fatta espressamente salva la possibilità del patto contrario ovvero di una rinunzia a tale diritto da parte del venditore finale.

L'ultimo comma dell'art. 131 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 concretando i termini dell'azione, prescrive che il venditore finale il quale abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, abbia la possibilità di agire in regresso nel termine decadenziale di un anno a far tempo dall'esecuzione della prestazione nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili. Ciò allo scopo di ottenere la reintegrazione di quanto prestato al consumatore.

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