Diritti e garanzie a favore del consumatore (vendita di beni di consumo)




L'art. 130 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) afferma la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità che sussista al momento della consegna del bene.

In questo caso i rimedi sono individuati alternativamente: a) nel ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (secondo i criteri di cui ai commi III, IV, V e VI della norma in esame), b) in una riduzione adeguata del prezzo, infine c) nella risoluzione del contratto, (in conformità al VII, all'VIII, al IX comma della norma).

Quanto al diritto del consumatore al ripristino, esso si sostanzia nella possibilità di richiedere al venditore, a propria scelta, di riparare il bene o di sostituirlo, comunque senza spese. La nozione di "riparazione" è fornita dall'art. 128 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) che fa riferimento ad un'attività finalizzata a rendere il bene di consumo conforme al contratto di vendita. L'unico limite al ripristino è costituito dall'oggettiva impossibilità o dall'eccessiva onerosità per il venditore. L'art. 130 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 si spinge fino al punto di fornire un esplicito criterio legale per illuminare il concetto di eccessiva onerosità idoneo a restringere il diritto del compratore di scegliere: a mente del IV comma dell'articolo deve infatti essere reputato eccessivamente oneroso uno dei due riferiti rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro. A propria volta l'irragionevolezza della spesa si desume dai seguenti parametri:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell'entità del difetto di conformità;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

La norma prosegue, sempre facendo uso di "elementi elastici" affermando che le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un "congruo termine dalla richiesta" e non devono arrecare "notevoli inconvenienti" al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. E' chiaro come queste prescrizioni si affidino in primo luogo al buon senso delle stesse parti della negoziazione, secondariamente all'equilibrio del giudice che eventualmente fosse chiamato ad applicarle. Quali sono le spese la cui irragionevolezza preclude al compratore la possibilità di scegliere tra riparazione del bene e la sostituzione dello stesso? Esse devono essere individuate nei costi "indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la manodopera e per i materiali". Le riparazioni o le sostituzioni devono essere inoltre effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

In altri casi il consumatore ha la possibilità di domandare, sempre a propria scelta, "una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto". Vengono al proposito in considerazione le eventualità in cui:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al VI comma della norma (ciò significa che in un primo tempo il consumatore aveva scelto per il ripristino della conformità e che, successivamente, il venditore non ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano al riguardo);
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

La norma in esame stabilisce infine che, in esito alla denuncia da parte del consumatore del difetto di conformità del bene, il venditore ha la possibilità di offrirgli "qualsiasi altro rimedio disponibile". Si pensi al fornitore che consegni all'acquirente un altro bene usato analogo a quello acquistato nuovo nell'attesa che quest'ultimo venga riparato. Questa condotta sortisce i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al VI comma della norma in esame, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto (nell'esempio fatto il venditore dovrà poi effettivamente, entro un termine ragionevole, provvedere ad effettuare la riparazione, salvo dover rispondere, nel caso di inadempimento, fino alle estreme conseguenze della risoluzione);
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi della norma in esame.

L'art. 130 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 termina affermando un principio generale che potrebbe essere fonte di abusi: un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà infatti diritto alla risoluzione del contratto. Ne discende che il venditore al quale sia stato richiesto invano di ripristinare la conformità mediante riparazione può allegare l'eccessiva onerosità della stessa allo scopo di evitare la risoluzione. E' chiaro che ciò darà luogo ad una eventuale discussione relativa alla riduzione del prezzo idonea ad ulteriormente dilatare i tempi di soluzione del problema.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Diritti e garanzie a favore del consumatore (vendita di beni di consumo)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti