Garanzia speciale sui beni di consumo




Il D. Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 (pubblicato sulla G.U. n. 57 del 8 marzo 2002 - Supplemento Ordinario n. 40), attuativa della direttiva CEE 1999/44, introdusse un nuovo paragrafo (1 bis) alla Sezione II del Capo I del Titolo III del Libro IV del codice civile dedicata alla vendita di cose mobili, paragrafo che annoverava una serie di disposizioni di notevole rilevanza pratica in tema di garanzie e forme di tutela che assiste l'acquirente di beni di consumo (artt. da 1519 bis a 1519 nonies cod. civ. ). L'intero paragrafo è stato abrogato in esito all'entrata in vigore del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ), che ha riorganizzato l'intera materia.

Viene anzitutto descritto l'ambito di applicazione della novella, circoscritto sia dal punto di vista oggettivo, sia da quello soggettivo (art. 128 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ). Di notevole rilevanza è l'imposizione quale obbligazione autonoma a carico del venditore di fare consegna di beni conformi al contratto (art. 129 Codice del consumo). I diritti del consumatore sono puntualizzati nel successivo art. 130 del Codice: essi si sostanziano, alternativamente, nel diritto al ripristino della conformità del bene senza spese mediante sostituzione o riparazione e adeguata riduzione del prezzo e nella risoluzione del contratto. Quando il venditore finale è chiamato a rispondere nei confronti dell'acquirente del bene, è titolare del diritto di regresso nei confronti dei responsabili della catena distributiva, salvo patto contrario o rinunzia (art. 131 Codice del consumo). Termini prescrizionali e decadenziali sono previsti e disciplinati dall'art. 132 del Codice: notevole è la determinazione in ventisei mesi (a far tempo dalla consegna del bene) del termine di prescrizione dell'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore. La garanzia prevista dalla legge si pone del tutto indipendentemente da eventuali accordi tra venditore ed acquirente. E' tuttavia salva la possibilità che le parti istituiscano una forma di garanzia convenzionale (art. 133 Codice del consumo).

Da ultimo il legislatore ha impresso all'intera specifica disciplina il carattere della cogenza: l'art. 134 D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 espressamente prevede la nullità di ogni patto anteriore alla comunicazione del difetto di conformità al venditore con il quale vengano esclusi o limitati anche indirettamente i diritti scaturenti dalla normativa in considerazione. Nullità peraltro anomala, essendo stata ristretta la legittimazione ad agire al solo consumatore (pur essendo rilevabile ope judicis). Infine l'art. 135 del Codice contiene una clausola di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni in esame non escludono nè limitano gli ulteriori diritti attribuiti al consumatore da altre norme. In altri termini, la tutela in parola è sempre aggiuntiva, mai sostitutiva rispetto ad altre forme di protezione.

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