Diritto di regresso del garante a fronte dell'escussione della garanzia ipotecaria. Limiti. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 35847 del 6 dicembre 2022)

L'azione di regresso è esercitabile dal garante per ottenere la restituzione dell'importo pagato al creditore ipotecario all'esito dell'escussione della garanzia e, dunque, opera nei limiti del prezzo ricavato e distribuito a seguito dalla vendita del bene ipotecato per la soddisfazione del predetto creditore garantito, mentre non dà diritto a pretendere il preteso effettivo valore di mercato dello stesso.
Che il regresso si possa esercitare esclusivamente per le somme di danaro erogate ai fini della soddisfazione del credito garantito e dei relativi accessori, trattandosi di azione avente ad oggetto il recupero di quanto corrisposto dal garante al creditore (spontaneamente o coattivamente), in luogo e nell'interesse del debitore, non di un'azione risarcitoria e, quindi, che ai suoi fini non rilevi il valore effettivo dell'immobile ipotecato ed eventualmente espropriato, trova indiretta conferma anche nella circostanza che lo stesso importo ricavato dalla liquidazione dell'immobile ipotecato ed espropriato potrebbe essere ben superiore a quello del credito oggetto di garanzia: in tale ultimo caso, l'attribuzione del ricavato residuo della vendita, dopo la soddisfazione del creditore garantito, spetta al terzo datore espropriato (ovvero ai suoi creditori personali eventualmente intervenuti nell'esecuzione) e, a maggior ragione, non si giustificherebbe il riconoscimento in suo favore dell'intero valore dell'immobile "perduto", a carico del debitore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ai sensi dell'art. 2871 cod. civ. il terzo datore d'ipoteca che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione ha regresso contro il debitore. La sentenza in commento chiarisce che la relativa azione non possiede natura risarcitoria: non può dunque assicurare il ristoro del garante rispetto alla perdita economica conseguente all'escussione del bene con riferimento al suo valore di mercato, ma è finalizzata al recupero del prezzo ricavato dall'alienazione del cespite cauzionale. A conforto di tale conclusione va considerato come l'eventuale supero tra il prezzo ricavato dall'alienazione del bene e il credito garantito, non potrebbe non spettare al garante già titolare dello stesso.

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