Rapporti tra fidejussore e debitore principale




L'art. 1949 cod.civ. dispone che il fidejussore che ha provveduto a pagare il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.

Il garante vanta inoltre diritto di regresso nei confronti del debitore per il capitale, gli interessi, le spese successive alla denunzia al debitore delle istanze proposte contro di lui, gli interessi legali sulle somme pagate (art. 1950  cod.civ.).

Surrogazione ex artt. 1949 , 1203  cod..civ. e diritto di regresso di cui all'art. 1950  cod.civ. sembrano strumenti giuridici differenti nota1. Si potrebbe meglio dire, facendo riferimento al tema più generale del pagamento con surrogazione, del fatto che la surrogazione pare consistere, più che in un istituto a sé stante, in un effetto accessorio dell'operatività di altri istituti nota2 . Questo non significa che non vi siano differenti conseguenze tra ipotesi in cui al regresso si accompagni la surrogazione e casi in cui quest'ultima operi autonomamente. Ne segue che, ogniqualvolta il fidejussore abbia optato per l'azione in surrogazione, la competenza del giudice debba essere determinata con riferimento al luogo nel quale l'obbligazione garantita avrebbe dovuto essere eseguita (Cass.Civ.Sez. I 1120/87   ). La distinzione non è indifferente anche con riferimento al rapporto tra più fidejussori dello stesso debito (che non avessero concesso garanzia nel comune interesse, vale a dire al di fuori dell'ipotesi della cofidejussione). Se il fidejussore adempiente dovesse agire in via di regresso, egli non potrebbe richiedere a ciascuno degli altri garanti altro se non la quota parte del debito garantito; nell'ipotesi in cui, al contrario, egli agisca surrogandosi nella posizione del creditore, ben potrà richiedere anche ad uno solo degli altri garanti l'intera somma del debito, ovviamente dopo aver detratto la quota di propria spettanza (Cass.Civ.Sez. I 3575/98   )nota3.

Note

nota1

In questo senso Ravazzoni, La fideiussione, Milano, 1957, p.220, per il quale si tratterebbe di due azioni distinte e alternativamente concorrenti, per cui il fideiussore solvente avrebbe la possibilità di scegliere fra l'esercizio di una di esse. 
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nota2

Così Redenti, voce Fideiussione, in Diz.prat.dir.priv., vol.III, Milano, 1923, p.134.
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nota3

Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1997, p.492.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • RAVAZZONI, La fideiussione, Milano, 1957
  • REDENTI, Fidejussione, Milano, Diz.prat.dir.priv., III, 1923

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