Cass. civile, sez. I del 1984 numero 4751 (04/09/1984)


La fidejussione prestata da una società di assicurazioni alla amministrazione doganale sulle operazioni compiute da uno spedizioniere doganale riguarda il debito d'imposta dei soggetti importatori o esportatori dei quali lo spedizioniere è rappresentante ai fini delle operazioni doganali, e pertanto, nell'ipotesi di pagamento fatto dal fidejussore alla dogana, il medesimo ha diritto di regresso contro i predetti debitori d'imposta, anche se essi fossero stati inconsapevoli della prestata fidejussione, tale diritto rimanendo escluso nelle sole ipotesi previste dall'art.. 1952 cod. civ., e non potendo quindi opporsi al fidejussore le eccezioni relative ai rapporti tra proprietario della merce e spedizioniere doganale.

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