Diritto alla cessione dell'alloggio da parte dell'erede assegnatario



Viene in esame il diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio edificato secondo le norme in materia di edilizia residenziale pubblica. A questo proposito occorre porre sotto osservazione le vicende che intercorrono tra la presentazione dell'istanza di cessione presentata dall'assegnatario e l'atto di trasferimento della proprietà dell'alloggio (si veda in particolare l'art. 29 della Legge 8 agosto 1977, n. 513; cfr. anche la disciplina di cui alla Legge 22 ottobre 1971, n. 865 (c.d. legge sulla casa) in relazione alla quale, nell'ipotesi di mancata comunicazione del prezzo di cessione ovvero di stipulazione di intesa preliminare, è stata esclusa la sussistenza del diritto, anche in favore degli eredi del potenziale assegnatario, al trasferimento in proprietà: Cass. Civ. Sez. Unite, 11334/07). Va sottolineato come, nel tempo che precede il pagamento dell'ultima rata, d'altronde gli eredi non vantino un diritto all'assegnazione, dal momento che essa è disciplinata dalla specifica normativa che contempla gli speciali requisiti soggettivi in capo all'assegnatario (Cass. Civ., Sez. II, 7005/12).

Si aggiunga che di frequente gli appartamenti, soprattutto in tempi trascorsi, venivano locati con patto di futura vendita di modo che si è posto il problema della disciplina delle vicende medio tempore verificatesi, con particolare riferimento alla morte dell'assegnatario.
Il diritto di ottenere il trasferimento della proprietà del bene è una delle componenti attive del patrimonio del de cuius ?
In proposito è stato sostenuto che la situazione soggettiva afferente alla presentazione dell'istanza di cessione, pur quando sia stato versato integralmente il corrispettivo dovuto a fronte della medesima, corrisponda non già ad un diritto soggettivo, bensì ad una mera situazione di aspettativa giuridica. Come tale essa non è suscettibile di essere trasferita jure successionis agli eredi del defunto, dovendo piuttosto spettare a colui che, all'atto del decesso dell'originario assegnatario, si trovava con il medesimo in una situazione di convivenza, nonchè nel rapporto parentale specificamente determinato dalla legge (Cass. Civ. Sez. I, 2915/95 ; Cass. Civ. Sez. Unite, 4557/77 ). Occorre tuttavia segnalare l'intervento in materia del legislatore: il III comma dell'art.2 della Legge 2 aprile 2001, n.136 viene infatti a dettare una regola interpretativa dell'art. 27 della Legge 513/77 e di tutte le ulteriori disposizioni che si occupano della facoltà di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Più in particolare è fatto obbligo all'amministrazione di provvedere, nel caso di morte dell'avente diritto al riscatto, nel senso della cessione dell'alloggio in favore degli eredi, indipendentemente da qualsiasi istanza intesa a confermare la precedente domanda.
E' chiaro che, nella misura in cui le disposizioni normative vengono a conferire rilevanza autonoma a determinate situazioni (la convivenza unita al vincolo parentale), correlativamente negando l'operatività dei criteri attinenti alla successione a causa di morte, esse vengono a configurare come attribuito jure proprio il diritto ad ottenere l'assegnazione.
Giova osservare che, ai sensi della normativa emanata a livello regionale, si è addirittura dato il caso dell'attribuzione jure proprio del diritto all'assegnazione anche a favore di soggetti conviventi con il defunto (Cass. Civ. Sez. I, 6866/95), venendo in tale misura a conferire rilevanza alla famiglia di fatto.

Prassi collegate

  • Edilizia sovvenzionata ed edilizia residenziale sociale. La disciplina vigente dopo il d.l. 28 marzo 2014 n. 47
  • La posizione dell'erede avente titolo al riscatto dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica

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