Cass. Civ., sez. Unite, n. 11334/2007. Diritto del richiedente la cessione in proprietà di alloggio popolare di ricevere la comunicazione del prezzo di cessione. Successione ereditaria.

In materia di edilizia residenziale pubblica, in costanza di applicabilità della disciplina normativa di cui al Dpr 1035/1972 e alla L. 865/1971, il momento ultimo in base al quale sorge il diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio assegnato coincide con la scadenza del termine di presentazione della domanda a opera dell'assegnatario. Epperò, qualora l'ente titolare del potere di cessione in proprietà non abbia inteso comunicare il prezzo della cessione ovvero stipulare un apposito contratto preliminare con l'assegnatario - stabilendo provvisoriamente il corrispettivo della vendita dell'alloggio - e abbia invece dichiarato di voler persistere nel rapporto di locazione semplice, l'assegnatario non ha alcun diritto di ottenere né l'emanazione giurisdizionale di una sentenza costitutiva che faccia le veci del contratto di vendita mai perfezionatosi né l'emissione di una pronuncia dichiarativa che accerti l'obbligo della pubblica amministrazione di provvedere alla stipula del contratto. Inoltre nel caso in cui l'assegnatario di una casa popolare sia deceduto prima della stipulazione del contratto di compravendita i suoi eredi non acquisiscono a titolo derivativo alcun diritto alla cessione dell'alloggio. Quindi, l' assegnazione in proprietà di una casa popolare non può essere trasmessa agli eredi se l'assegnatario è deceduto prima della stipulazione definitiva del contratto di compravendita.

Commento

Il nodo della questione sottoposta alle S.U. si sostanzia nell'apprezzamento della consistenza della situazione soggettiva di cui sia titolare il soggetto già assegnatario di un immobile locato dall'Ente proprietario al quale sia stata rivolta domanda intesa all'assegnazione in proprietà senza che dall'Ente sia pervenuta determinazione diversa dalla mera comunicazione di voler proseguire il rapporto locativo.

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