Vi sono diritti di una specie particolare, i quali conferiscono al titolare
il potere di ottenere la costituzione, modificazione, estinzione di situazioni soggettive, di rapporti riguardanti altri soggetti, senza che questi stessi possano opporsi nè debbano in qualche modo attivarsi per prestare la propria cooperazione giuridica (il che corrisponderebbe al contenuto di un'obbligazione)
nota1.
Detti soggetti si trovano pertanto in uno stato di
soggezione giuridica nota2. Non è del tutto vero che il soggetto passivo non sia talvolta destinatario di un divieto come invece si sostiene da qualche autore nei casi in cui esiste la possibilità di impedire l'esercizio del diritto potestativo ponendosi volontariamente in una situazione tale da non renderne di fatto possibile l'esercizio (es : vendendo a terzi il bene in relazione al quale avevo in precedenza stipulato un patto di opzione).
Il patto di opzione di cui all'art.
1331 cod. civ. , difatti prevede che il soggetto attivo sia titolare del diritto potestativo consistente nella manifestazione di voler concludere il contratto, essendo il soggetto passivo correlativamente vincolato per effetto del consenso precedentemente prestato alla conclusione del patto di opzione. Detto soggetto non sarà dunque tenuto ad effettuare ulteriori manifestazioni di volontà trovandosi in una situazione di soggezione nei confronti del titolare del diritto di opzione. Immaginiamoci tuttavia che il soggetto passivo stipuli con un terzo, spogliandosi del diritto in relazione al quale era stata stipulata l'opzione, anteriormente rispetto all'esercizio del relativo diritto da parte del soggetto attivo: quest'ultimo non avrà la possibilità di rivolgersi al terzo al quale sia stato anteriormente alienato il diritto al fine di operare un eventuale riscatto, ma potrà al più agire nei confronti della propria controparte per il risarcimento dei danni
nota3.
In altri casi specifici la situazione è tale da non consentire al soggetto passivo di opporsi all'esercizio del diritto potestativo (Cass. Civ. Sez. Lavoro,
11172/96 ).
Costituiscono esempi di diritti potestativi, oltre ai diritti scaturenti dal
patto di opzione e dal
riscatto convenzionale, il
diritto di recesso attribuito convenzionalmente, il diritto di risolvere il contratto che trae origine da una
clausola risolutiva espressa (Cass. Civ. Sez. II,
635/96 ), la
scelta del legittimario leso tra abbandono della disponibile e conseguimento del lascito relativo all'usufrutto ed esercizio dell'azione di riduzione (Cass. Civ. Sez. II,
511/95 ).
Note
nota1
Cfr. Carpino, Diritti potestativi, in Enc. giur. Treccani, XI, 1988; Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.72; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.62; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.70.
top1nota2
V. Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.22.
top2nota3
Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.327.
top3Bibliografia
- CARPINO, Diritti potestativi, Enc. giur. Treccani, XI, 1988
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002