Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 35



Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi l'ammortamento totale o parziale del capitale sottoscritto senza riduzione, essa stabilisce almeno il rispetto delle condizioni seguenti:
a) se lo statuto o l'atto costitutivo prevede l'ammortamento, esso è deciso dall'assemblea, che delibera almeno nel rispetto delle norme ordinarie in materia di numero legale e di maggioranza. Qualora lo statuto o l'atto costitutivo non preveda l'ammortamento, esso è deciso dall'assemblea, che delibera almeno nel rispetto delle norme in materia di numero legale e di maggioranza previste all'articolo 40. La decisione forma l'oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE;
b) l'ammortamento può essere effettuato soltanto con le somme distribuibili in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1;
c) gli azionisti le cui azioni siano ammortizzate conservano i loro diritti ad essi spettanti nella società ad eccezione del diritto al rimborso del conferimento e del diritto di partecipazione alla distribuzione di un primo dividendo sulle azioni non ammortizzate.

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