Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 27




1. Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti a seguito di un aumento del capitale sottoscritto debbono essere interamente liberate entro cinque anni dalla decisione di aumentare il capitale sottoscritto.
2. I conferimenti di cui al paragrafo 1 formano oggetto di una relazione redatta, prima dell'attuazione dell'aumento del capitale sottoscritto, da uno o più esperti indipendenti dalla società, designati o autorizzati da un'autorità amministrativa o giudiziaria. Tali esperti possono, secondo la legislazione di ogni Stato membro, essere persone fisiche o persone giuridiche o società.
Si applicano l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 10 bis e 10 ter.
(Comma così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2006/68/CE)
3. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 2 se l’aumento del capitale sottoscritto è effettuato per realizzare una fusione, una scissione o un’offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni e per retribuire gli azionisti di una società assorbita, o scissa, oppure oggetto dell’offerta pubblica di acquisto o di scambio.
Nel caso di fusione o di scissione, tuttavia, gli Stati membri applicano il primo comma solo quando è redatta una relazione di esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione.
Quando gli Stati membri decidono di applicare il paragrafo 2 in caso di fusione o scissione, essi possono prevedere che la relazione di cui al presente articolo e la relazione degli esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione possano essere redatte dallo stesso esperto o esperti.
(Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2009/109/CE)
4. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 2 quando tutte le azioni emesse a seguito di un aumento del capitale sottoscritto sono emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti effettuati da una o più società, purché tutti gli azionisti della società beneficiaria dei conferimenti abbiano rinunciato alla redazione della relazione di esperti e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettere da b) a f).

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