Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 5



1. In ogni Stato membro la cui legislazione prescriva ai fini della costituzione di una società il concorso di più soci, l'appartenenza delle azioni ad una sola persona o la riduzione del numero dei soci al di sotto del minimo legale dopo la costituzione della società non comporta lo scioglimento di diritto della società.
2. Se nei casi di cui al paragrafo 1 la legislazione di uno Stato membro preveda che può essere pronunciato lo scioglimento giudiziale della società, l'autorità giudiziaria competente deve poter accordare a quest'ultima un termine sufficiente per regolarizzare la propria situazione.
3. Con la pronuncia di scioglimento la società deve essere liquidata.

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