Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 2



Lo statuto o l'atto costitutivo della società devono contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) il tipo e la denominazione della società;
b) l'oggetto sociale;
c) quando la società non ha un capitale autorizzato, l'importo del capitale sottoscritto;
quando la società ha un capitale autorizzato, il suo importo è l'importo del capitale sottoscritto al momento della costituzione della società o dell'ottenimento dell'atto autorizzante l'inizio delle attività, nonché in occasione di ogni modifica del capitale autorizzato, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 68/151/CEE;
d) quando non siano disciplinate dalla legge, le norme relative al numero e alle modalità di designazione dei membri degli organi incaricati della rappresentanza nei confronti dei terzi, dell'amministrazione, della direzione, della vigilanza o del controllo della società nonché le norme relative alla ripartizione delle competenze tra questi organi;
e) la durata della società, se quest'ultima non è costituita a tempo indeterminato.

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