Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 10-ter



1. Qualora sia effettuato un conferimento non in contanti conformemente all’articolo 10 bis senza la relazione di un esperto di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, oltre alle informazioni previste all’articolo 3, lettera h), ed entro un mese dalla data effettiva del conferimento, viene pubblicata una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:
a) una descrizione del conferimento non in contanti in oggetto;
b) il relativo valore, l’indicazione della fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;
c) una dichiarazione che precisi se il valore risultante corrisponde almeno al numero e al valore nominale, o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile ed, eventualmente, al premio di emissione delle azioni da emettere a fronte di tale conferimento;
d) una dichiarazione che indichi che non sono intervenuti fatti nuovi rilevanti che incidono sulla valutazione iniziale. La pubblicazione viene effettuata secondo le modalità definite dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente all’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.
2. Qualora sia offerto un conferimento non in contanti senza la relazione di un esperto di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, a fronte di un aumento di capitale proposto ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, viene pubblicato un annuncio indicante la data in cui è stata adottata la decisione relativa all’aumento del capitale contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo le modalità definite dalla legislazione di ciascuno Stato membro e in conformità dell’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, prima che il conferimento non in contanti venga effettuato. In tal caso, la dichiarazione di cui al paragrafo 1 si limita all’indicazione che non sono intervenuti fatti nuovi rilevanti dopo la pubblicazione del summenzionato annuncio.
3. Ogni Stato membro prevede garanzie adeguate per assicurare il rispetto delle procedure stabilite all’articolo 10 bis e al presente articolo qualora sia effettuato un conferimento non in contanti senza la relazione di un esperto di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3.
(Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2006/68/CE)

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