Servitù di passo o costituzione di strada vicinale? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 17044 del 20 agosto 2015)

Al fine della valida costituzione negoziale di una servitù, non è necessaria l'indicazione espressa del fondo dominante, di quello servente e delle modalità dell'assoggettamento di questo al primo, ma è sufficiente che tutti tali elementi siano con certezza ricavabili, mediante i consueti strumenti ermeneutici, dal contenuto dell'atto e non solo alcuni di essi, quale la mera costituzione di un vincolo a carico di un fondo e l'indicazione dell'utilitas a vantaggio di un altro. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che una clausola negoziale, che preveda l'obbligo a carico di una parte di destinare una porzione di terreno confinante con la proprietà vicina alla creazione di una strada, non può essere considerata ex se costitutiva di una servitù di passaggio, integrando semmai il meccanismo tipico della creazione di una strada vicinale privata ex agris collatis).

Commento

(di Daniele Minussi)
Non basta identificare uno specifico vantaggio ed un correlato peso per creare una servitù. Così la menzione in un atto dell'obbligo di destinare una porzione del terreno a strada di passaggio tra i fondi non è di per sè indicativa dell'intento di dar vita ad una servitù, ben potendo essere interpretato quale volontà di dar vita, unitamente agli altri proprietari dei fondi finitimi, ad una strada vicinale. Essa, a differenza della servitù, non consiste in un peso imposto ad una parte del fondo che rimane di proprietà del titolare di esso, bensì origina, mediante frazionamento catastale, una porzione da distaccare dalla maggior consistenza allo scopo di dar vita ad una strada che rimane in comune tra i fondi frontisti che ne diventano contitolari.

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