Decreto Presidente Repubblica del 2003 numero 137 art. 10


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445
1. L'articolo 26 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 26 (R) (Certificatori). - 1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa.
3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente decreto e le relative norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.".

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