Cass. Civ., sez. I, n. 23864/2008. Natura giuridica dell'ordine di bonifico bancario: atto unilaterale e delegazione di pagamento.

L'ordine di bonifico ha natura di negozio giuridico unilaterale, la cui efficacia vincolante scaturisce da una precedente dichiarazione di volontà con la quale la banca si è obbligata ad eseguire i futuri incarichi conferitele dal cliente, ed il cui perfezionamento è circoscritto alla banca ed all'ordinante, con conseguente estraneità del beneficiario, nei cui confronti, pertanto, l'incarico del correntista di effettuare il pagamento assume natura di delegazione di pagamento. Anche il delegato al pagamento può essere obbligato, ma solo se il medesimo si obbliga personalmente verso il creditore delegatario e questi accetti l'obbligazione del delegato, ai sensi dell'art. 1269, comma I, c.c..

Commento

Importante precisazione della S.C. in tema di bonifico bancario, operazione che nella prassi conosce altissima applicazione. Il riconoscimento dello stesso in chiave di atto negoziale concretante delegatio solvendi ne rende applicabili le regole legalmente dettate in relazione all'istituto.
Rimarchevole è osservare come l'obbligazione del delegato nei confronti del creditore sia tale soltanto se il primo abbia esplicitamente assunto una siffatta situazione passiva.

Aggiungi un commento