Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 430 art. 18


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, escluse le disposizioni di cui all'articolo 15, entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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