Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 430 art. 15


Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 15. - Adeguamento delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive


1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dal presente regolamento al Ministero delle attività produttive, le dotazioni organiche dello stesso sono adeguate in sede di rideterminazione periodica ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, a valere sulle risorse finanziarie utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio delle funzioni trasferite. Alla copertura delle vacanze derivanti da tale aumento di dotazione organica si provvede prioritariamente attraverso mobilità volontaria del personale che svolge presso l'Agenzia delle entrate le funzioni oggetto di trasferimento.
2. Fino alla completa attuazione del comma 1, la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato del Ministero delle attività produttive, si avvale di un contingente fino a quaranta unità di personale in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare, con precedenza assoluta, tra quello già utilizzato dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio della funzione trasferita.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 1 ed anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle attività produttive può concludere accordi con l'Unioncamere per stabilire un rapporto di collaborazione con le Camere di commercio.

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