Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 430 art. 10


Adempimenti dei promotori

1. I soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, prima dell'inizio, al Ministero delle attività produttive mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Se il concorso è effettuato da due o più soggetti, la comunicazione è presentata da uno solo di essi o da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 3.
2. Eventuali modifiche al regolamento dei concorsi sono notificate al Ministero delle attività produttive con le stesse modalità della comunicazione del regolamento medesimo. E' vietato pubblicizzare e svolgere concorsi a premio in difformità dal regolamento, e sue eventuali modifiche, depositato presso il Ministero delle attività produttive.
3. I soggetti che intendono svolgere una operazione a premio redigono un apposito regolamento, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della ditta promotrice, che è conservato presso la sede di quest'ultima per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Le stesse modalità sono osservate in caso di eventuali modifiche al regolamento.
4. In caso di concorsi e operazioni a premio, la promessa resa nota al pubblico può essere modificata se le modifiche non ledono i diritti acquisiti dai promissari e sono portate a conoscenza degli interessati con le stesse modalità della promessa originaria o in forme equivalenti.
5. Nei concorsi a premio, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono devoluti a organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

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