Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 380 art. 8


ATTIVITÀ EDILIZIA DEI PRIVATI SU AREE DEMANIALI (LEGGE 17 AGOSTO 1942, N. 1150, ART. 31, COMMA 3)

1. La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle norme del presente testo unico.
(In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l’ art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l’ art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77)

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