Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 445 art. 70


SEZIONE VI Attuazione ed aggiornamento dei sistemi - (AGGIORNAMENTI DEL SISTEMA)
1.Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 445 art. 70"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti