Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 445 art. 16


RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NEI DOCUMENTI TRASMESSI

1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
[2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.]
(Comma abrogato dall'art. 183, comma 3, lett. d), D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004)
[3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate, ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentiti il Ministero della sanità e il Garante per la protezione dei dati personali, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei princìpi contenuti nelle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.]
(Comma abrogato dall'art. 183, comma 3, lett. d), D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004)

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