Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 445 art. 44-bis


ACQUISIZIONE D'UFFICIO DI INFORMAZIONI

1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.
(Articolo aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 15, L. 12 novembre 2011, n. 183, dal 1 gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 36 della stessa legge n. 183/2011)

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