Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 445 art. 67


SEZIONE V Disposizioni sugli archivi - (TRASFERIMENTO DEI DOCUMENTI ALL'ARCHIVIO DI DEPOSITO)
1.Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione.
2.Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente.
3.Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 445 art. 67"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti