Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 95


Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato
civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la
formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto
indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto
dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una
dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro
adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario
si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale e' registrato
l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito
l'adempimento.
Il procuratore della Repubblica puo' in ogni tempo promuovere
il procedimento di cui al comma 1.
L'interessato puo' comunque richiedere il riconoscimento del
diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se
questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua
identita' personale.

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