Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 70-bis


TITOLO VIII-bis Della richiesta e della costituzione dell'unione civile (RICHIESTA DI COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE)

1. La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'ufficio dello stato civile del comune scelto dalle parti. Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonché l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
2. L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.
3. Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.
4. La richiesta di costituzione dell'unione civile può essere fatta anche all'ufficiale dello stato civile del comune di scelta delle parti da persona che ne ha avuto dalle stesse speciale incarico nei modi indicati dall'articolo 12, comma 7.
(Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. t), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, che ha inserito l’intero titolo VIII-bis)
(Il titolo VIII-bis, comprendente gli articoli da 70-bis a 70-quinquiesdecies, è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. t), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)

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