Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 16


MATRIMONI CELEBRATI E UNIONI CIVILI COSTITUITE ALL'ESTERO (Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)

1. Il matrimonio e l'unione civile all'estero, quando gli sposi o le parti dell'unione civile sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, possono essere celebrati o costituiti innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo. In quest'ultimo caso una copia dell'atto è rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o consolare.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)

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