Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 108


Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere:
a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale;
b) la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del
funzionario delegato;
c) il bollo dell'ufficio.
I certificati di stato civile devono contenere le generalita'
come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e
gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti
anche dagli atti anagrafici.
Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre
1955, n. 1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
maggio 1957, n. 432.

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