Decreto Presidente Repubblica del 1979 numero 780 art. 24


Il comandante territoriale può dare al trasgressore l'ordine di ripristino fissando il termine di adempimento. Detto termine non può essere inferiore a sessanta giorni, salva la possibilità dell'autorità militare di assegnare un termine più breve in relazione a particolari circostanze.
Trascorsi inutilmente i predetti termini, o in caso di assoluta urgenza, il comandante territoriale incarica l'ufficio tecnico militare competente di procedere d'ufficio.
Gli uffici tecnici militari provvedono con la procedura fissata per i lavori ad economia.
L'inizio dei lavori è fatto constatare con verbale da un ufficiale o da un funzionario di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
Gli uffici tecnici militari provvedono ai lavori imputando le relative spese sui capitoli ordinari di bilancio. Copia del conto delle spese, corredata dalla copia dei titoli giustificativi, è trasmessa alla competente intendenza di finanza per l'esame e la dichiarazione di esecutorietà, indicando il capitolo del bilancio d'entrata di cui all'ultimo comma del presente articolo.
L'intendenza suddetta comunica all'ufficio del registro competente, con apposito elenco di carico, le generalità del trasgressore, con gli atti relativi alla partita da riscuotere, affinché l'ufficio medesimo, dopo averne preso nota al campione di IV categoria, provveda alla riscossione delle somme dovute all'erario.
Le somme riscosse sono dall'intendenza di finanza versate in tesoreria a favore dei capitoli del bilancio d'entrata che consentono il reintegro ai bilanci militari. La quietanza di versamento è trasmessa all'ufficio tecnico militare il quale a sua volta trasmette all'ufficio tecnico militare il quale a sua volta trasmette l'originale alla ragioneria del Ministero competente ed una copia all'ufficio ministeriale che amministra il capitolo su cui gravano le spese di ripristino.

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