Decreto Presidente Repubblica del 1979 numero 780 art. 22


1. Ai fini dell'autorizzazione richiesta dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, quale modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, e dall'art. 18 della legge, per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili a soggetti che non siano cittadini italiani ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555, e successive modificazioni, le parti contraenti presentano domanda in carta libera al prefetto della provincia ove si trova l'immobile. Se l'immobile è situato nel territorio di più province, la domanda è presentata al prefetto della provincia in cui si trova la maggiore estensione di esso.

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