Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 96


ATTRIBUZIONI DELLE PROVINCE
1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, fermi restando i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo per motivi di pubblica sicurezza e di esigenze militari; la disciplina del transito periodico di armenti e greggi ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; la vigilanza e l'autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motore, ai sensi dell'art. 84 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
2. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative concernenti:
a) il coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli artt. 3 e 4, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;
b) le attività istruttorie relative alla tenute dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci, con facoltà di subdelegare le stesse alle province.
3. Le funzioni di cui al primo comma saranno esercitate dalla provincia sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, in mancanza, dal 1° gennaio 1980.

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