Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 86


FUNZIONI DELEGATE
1. È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assegno delle regioni interessate previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato.
2. È delegato alle regioni, con l'assegno delle regioni interessate, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie gestite dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate non più utili all'integrazione della rete primaria nazionale dal Ministro per i trasporti.
[3. Le regioni partecipano al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici dello Stato]
[Abrogato dall'art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753]
4. È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 86"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti