Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 40


abrogato - COMPETENZE DELLO STATO
[1. Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) la vigilanza sull'osservanza della legislazione sociale;
2) l'attività di formazione ed addestramento professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi assimilati, e, in genere, dall'amministrazione dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, per i propri dipendenti]

[Articolo abrogato dall'art. 147, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112]

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