Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 37


ISTITUTI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE
1. Le istituzioni di istruzione artigiana o professionale, non abilitate al rilascio dei titoli di studio di cui al precedente art. 35 ed aventi personalità giuridica di diritto pubblico, ad eccezione degli istituti professionali e degli istituti d'arte statali, sono trasferite alle regioni ed assumono la qualifica di regionali.

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