Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 36


SPECIFICAZIONE
1. Sono in particolare comprese fra le funzioni amministrative di cui al precedente articolo le attività relative all'organizzazione dei corsi degli informatori socio-economici, previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153; alla formazione degli operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426; alla formazione e all'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di formazione professionale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10; alla formazione professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la competenza dello Stato in ordine alla disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli apprendisti; ai cantieri di lavoro ed ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni; all'orientamento professionale svolto dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e successive modificazioni, eccettuate le funzioni svolte dal centro ricerche di Monteporzio Catone.
2. Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale relativa all'assistenza tecnica ed al finanziamento dei progetti speciali da eseguirsi da parte delle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro.

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