Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 123


SISTEMAZIONE DEFINITIVA DEL PERSONALE
1. Entro un anno dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui agli articoli 112 e 122, le regioni provvedono con proprie leggi a determinare la definitiva destinazione del personale posto a loro disposizione, prevedendone l'assegnazione ai propri uffici o agli enti locali, in relazione alla distribuzione delle funzioni trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi del presente decreto.
2. Le regioni determinano, altresì, d'intesa con gli enti locali interessati, la ripartizione tra gli stessi del personale ad essi assegnato assicurando in ogni caso agli enti medesimi la provvista dei mezzi finanziari per far fronte ai corrispondenti oneri.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al primo comma, le regioni e gli enti locali provvedono ad inquadrare nei propri ruoli il personale di ruolo e a definire la posizione del personale non di ruolo, assegnato ai propri uffici.
4. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente comma, il personale posto a disposizioni della regione è utilizzato in via provvisoria secondo le determinazioni di questa, presso gli uffici regionali o quelli degli enti locali, d'intesa con questi.
5. Fino alla stessa data, detto personale è amministrato dell'amministrazione di provenienza e ad esso continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del 24 febbraio 1977 relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza e assistenza.
6. Nel caso in cui l'ente venga soppresso, col provvedimento di soppressione saranno stabilite altresì le norme per l'amministrazione provvisoria del personale posto a disposizione delle regioni.
7. Le regioni rimborsano allo Stato o all'ente pubblico di provenienza le spese sostenute dalla data dell'effettiva messa a disposizione del personale medesimo alla data dell'inquadramento o comunque della definitiva assegnazione agli uffici regionali o agli enti locali.
8. Con effetto dalla data di inquadramento di cui al precedente comma vengono ridotti in misura corrispondente i ruoli organici e gli eventuali contingenti di personale non di ruolo dell'amministrazione dello Stato cui appartiene il personale trasferito.

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