Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 118


CONTINUITÀ DELLE PRESTAZIONI
1. Le regioni assicurano, anche con atti amministrativi, la continuità delle prestazioni agli assistiti fino all'approvazione delle leggi regionali di riordino delle funzioni trasferite.
2. Allo stesso fine possono stipulare apposite convenzioni con altre regioni o con enti pubblici o privati.

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