Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 103


FUNZIONI DELEGATE
1. È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali dello Stato concernenti la discipliria nell'ambito delle direttive statali, degli scarichi effettuati in mare, comunque provenienti dal territorio costiero, con esclusione delle funzioni strettamente connesse alla disciplina della navigazione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 103"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti