Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 102


COMPETENZE DELLO STATO
1. Ferme restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) la fissazione dei limiti minimi inderogabili d'accettabilità delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore;
2) il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnica scientifica;
3) la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento e la determinazione delle tecniche di rilevamento e dei metodi di analisi degli inquinamenti;
4) la determinazione, d'intesa con le regioni iriteressate, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregioriale ed il coordinamento delle attività delle regioni;
5) i programmi disinquinamento fuori dai casi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, da adottare d'intesa con le regioni interessate;
6) i provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumità pubblica;
7) l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 104, primo comma;
8) l'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;
9) il rilascio e la revoca del patentino di cui all'articolo 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615;
10) la protezione dall'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive, nonché dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare.

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