Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18
della legge 16 maggio 1970, n. 281 allo stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in
conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle
funzioni amministrative di cui al presente decreto, nonché del
personale statale, nei contingenti indicati sulla tabella allegata e
delle connesse spese di funzionamento, restano determinate come
segue:
(Omissis) (Disciplina le riduzioni da apportare allo stato di previsione
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato).
Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto-legge 28
dicembre 1971, n. 112, che fissa al 1° aprile 1972 la data di inizio
dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle
funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello
Stato del fondo comune indicato nell'art. 8 della legge 16 maggio
1970, n. 281, gli stanziamenti relativi a capitoli da sopprimere ai
sensi del precedente comma rimarranno iscritti nel bilancio dello
Stato per una somma corrispondente ai tre dodicesimi del loro importo
e le riduzioni di stanziamenti indicate nel medesimo primo comma
saranno effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare
delle riduzioni stesse.