Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 2 art. 10


Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle Regioni
delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque
entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le
amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi
descrittivi, a ciascuna Regione interessata, gli atti, sia degli
uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni
amministrative trasferite alle Regioni con il presente decreto e
relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette
funzioni amministrative e ad affari non ancora esauriti, fatta
eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 11.

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