Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 52


SICUREZZA DEI SISTEMI DI VALIDAZIONE TEMPORALE

1. Qualsiasi anomalia o tentativo di manomissione che possa modificare il funzionamento del sistema di validazione temporale in modo da renderlo incompatibile con i requisiti previsti dal presente decreto, ed in particolare con quello di cui all'art. 51, comma 1, è annotato sul giornale di controllo e causa il blocco del sistema medesimo.
2. Il blocco del sistema di validazione temporale può essere rimosso esclusivamente con l'intervento di personale espressamente autorizzato.
3. I sistemi operativi dei sistemi di elaborazione utilizzati nelle attività di validazione temporale devono essere stati oggetto di opportune personalizzazioni atte a innalzarne il livello di sicurezza (hardening).
4. Ai sensi dell'art. 31 del Codice, l'Agenzia verifica l'idoneità delle personalizzazioni, di cui al comma 3, e indica al certificatore eventuali azioni correttive.

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