Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 28


SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO QUALIFICATO SU RICHIESTA DEL TITOLARE

1. La richiesta di sospensione del certificato qualificato, con la specificazione della sua durata, è inoltrata al certificatore, secondo le modalità indicate nel manuale operativo approvato dall'Agenzia.
2. Il certificatore verifica l'autenticità della richiesta e procede alla sospensione entro il termine richiesto. Sono considerate autentiche le richieste inoltrate con le modalità previste dal precedente comma 1.

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