Decreto Presidente Consiglio Ministri del 2004 art. 9


DISPOSITIVI SICURI E PROCEDURE PER LA GENERAZIONE DELLA FIRMA
1. In aggiunta a quanto previsto all'articolo 29-sexies del testo unico, la generazione della firma deve avvenire all'interno di un dispositivo sicuro di firma, così che non sia possibile l'intercettazione della chiave privata utilizzata.
2. Il dispositivo sicuro di firma deve poter essere attivato esclusivamente dal titolare prima di procedere alla generazione della firma.
3. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, secondo i criteri indicati all'articolo 53.
4. La personalizzazione del dispositivo sicuro di firma deve almeno garantire:
a) l'acquisizione da parte del certificatore dei dati identificativi del dispositivo di firma utilizzato e la loro associazione al titolare;
b) la registrazione nel dispositivo di firma del certificato qualificato relativo alle chiavi di sottoscrizione del titolare.
5. La personalizzazione del dispositivo sicuro di firma può prevedere, per l'utilizzo nelle procedure di verifica della firma, la registrazione, nel dispositivo di firma, del certificato elettronico relativo alla chiave pubblica del certificatore la cui corrispondente privata è stata utilizzata per sottoscrivere il certificato qualificato relativo alle chiavi di sottoscrizione del titolare.
6. La personalizzazione del dispositivo di firma è registrata nel giornale di controllo.
7. Il certificatore deve adottare, nel processo di personalizzazione del dispositivo sicuro per la generazione delle firme, procedure atte ad identificare il titolare di un dispositivo sicuro di firma e dei certificati in esso contenuti.

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