Decreto Presidente Consiglio Ministri del 2004 art. 14


GENERAZIONE DEI CERTIFICATI QUALIFICATI
1. In aggiunta agli obblighi previsti per il certificatore dall'articolo 29-bis del testo unico prima di emettere il certificato qualificato il certificatore deve:
a) accertarsi dell'autenticità della richiesta;
b) verificare il possesso della chiave privata e il corretto funzionamento della coppia di chiavi.
2. Il certificato qualificato deve essere generato con un sistema conforme a quanto previsto dall'articolo 28.
3. L'emissione dei certificati qualificati deve essere registrata nel giornale di controllo con la specificazione della data e dell'ora della generazione.
4. Il momento della generazione dei certificati deve essere attestato tramite un riferimento temporale.

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