Decreto Presidente Consiglio Ministri del 2004 art. 16


REVOCA E SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO QUALIFICATO
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-septies del testo unico, il certificato qualificato deve essere revocato o sospeso dal certificatore, ove quest'ultimo abbia notizia della compromissione della chiave privata o del dispositivo per la creazione della firma.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Consiglio Ministri del 2004 art. 16"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti