Decreto Presidente Consiglio Ministri del 2004 art. 48


PRECISIONE DEI SISTEMI DI VALIDAZIONE TEMPORALE
1. L'ora assegnata ad una marca temporale deve corrispondere, con una differenza non superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala di tempo UTC(IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, al momento della sua generazione.
2. La data e l'ora contenute nella marca temporale sono specificate con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Consiglio Ministri del 2004 art. 48"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti