Decreto Presidente Consiglio Ministri del 2004 art. 27


REQUISITI DI SICUREZZA DEI SISTEMI OPERATIVI
1. Il sistema operativo dei sistemi di elaborazione utilizzati nelle attività di certificazione per la generazione delle chiavi, la generazione dei certificati qualificati e la gestione del registro dei certificati qualificati, devono essere conformi quanto meno alle specifiche previste dalla classe ITSEC F-C2/E2 o equivalenti.
2. Il requisito di cui al comma 1 non si applica al sistema operativo dei dispositivi di firma.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Consiglio Ministri del 2004 art. 27"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti